domenica 9 marzo 2014

Compravendite, ecco come cambia l’imposta di registro

Agenzia Entrate: dal primo gennaio 2014 i trasferimenti delle prime case pagano un’aliquota al 2%

Come cambia la tassazione sulle compravendite immobiliari? Lo spiega l’Agenzia delle Entrate che, con la circolare 2/E/2014, ha fatto il punto della situazione sulle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2014 al D.lgs. 23/2011 sul federalismo fiscale.Nella pratica, spiega il Fisco, sono cambiate le aliquote di imposta di registro applicate agli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento.
L’aliquota al 9% sarà applicata agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in
genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti
coattivi.
L’aliquota al 2% varrà per i trasferimenti che hanno per oggetto case di abitazione destinate a “prima casa”, ad eccezione di quelle di lusso classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
L’aliquota al 12% sarà infine applicata ai trasferimenti che hanno per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.
In questi casi, spiega l’Agenzia delle Entrate, l’imposta di registro non può essere inferiore a mille euro. Gli stessi atti sono invece esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro.
Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità, conclude il Fisco, si applicano agli atti formati o autenticati a partire dal primo gennaio 2014.