giovedì 5 febbraio 2015

Nessun permesso di costruire pergolati e coperture amovibili

Pergolati e tende rientrano nell'attività edilizia libera.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) con sentenza n. 1777/2014, si è pronunciato definitivamente sull’appello proposto, accogliendo il ricorso di primo grado in merito all'esclusione dagli abusi edilizi di strutture non ancorate in modo fisso al pavimento.
La veranda poggiata e non ancorata al pavimento non richiede nessun titolo abilitativo.
Non c’è bisogno di chiedere quindi, al Comune di riferimento, il permesso di costruire se si vuole realizzare una "struttura di arredo, installata su pareti esterni dell’unità immobiliare di cui è ad esclusivo servizio, costituito da struttura leggera e amovibile, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione".
Secondo il CdS, anche se la veranda è composta da pannelli che richiedono dei binari di scorrimento, la struttura deve essere considerata un arredo esterno facilmente amovibile.
Il Consiglio di Stato ha esaminato il caso di una struttura costituita da due pali dello spessore di 8,50 per 11,50 centimetri, poggiati sul pavimento del terrazzo a livello, e da quattro traverse con binario di scorrimento a telo in PVC della superficie di 15 metri quadri, dell’altezza variabile da 2,80 a 2,10 metri, ancorata al sovrastante balcone e munita di una copertura rigida di 4 metri quadri a riparo del telo retraibile.
Dato che il Comune aveva inizialmente imposto la sospensione dei lavori e la demolizione di quanto realizzato, il proprietario dell’abitazione, che stava realizzando la veranda, aveva fatto ricorso al Tar.
Il Tribunale Amministrativo aveva però respinto il ricorso, confermando la decisione del Comune.
Parere opposto è stato invece espresso dal Consiglio di Stato, che nella struttura realizzata non ha visto né un aumento di volume e della superficie coperta né la creazione o la modificazione di un organismo edilizio, né l'alterazione del prospetto o della sagoma dell'edificio.
Come si legge nella sentenza del CdS, data la facilità con cui può essere rimossa e l’assenza di tamponature verticali, la veranda realizzata non può modificare la destinazione d'uso degli spazi esterni.
Al contrario, ha concluso il CdS, la struttura deve essere considerata un arredo esterno con la funzione di riparo e protezione. Una sorta di intervento di manutenzione volto a migliorare la fruizione temporanea dello spazio esterno, per cui non è necessario nessun titolo abilitativo.
Quindi per i giudici amministrativi la tenda-pergolato in esame "non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimuovibilità, dell’assenza di tamponature verticale e della facile rimuovibilità della copertura orizzontale (addirittura retraibile a mezzo di motore elettrico)."
Il Consiglio di Stato ha così precisato che simili strutture sono da "qualificarsi alla stregua di arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’immobile cui accede, in quanto tale riconducibile agli interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo abilitativo" (art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380/2001).
Sentenza n. 1777/2014